A seguito dell’intervento operato in sede di conversione in legge del DL Milleproroghe diventerà presto possibile tenere con modalità semplificate anche le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.

Infatti, il comma 14-sexies dell’art. 3 del DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe) – come inserito in Commissione Affari Costituzionali del Senato e approvato in prima lettura dall’Assemblea – riapre fino al 31 dicembre 2025 i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito. Il termine in questione è stato oggetto di plurime proroghe e, fino alla conversione in legge del Milleproroghe, risulta scaduto il 31 dicembre 2024. Una volta in vigore la nuova proroga, quindi, fino al 31 dicembre 2025 vi sarà la possibilità di:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);

- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa previsione è stata letta come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee “virtuali” ossia prive di un luogo fisico di convocazione;

- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3).

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (comma 8-bis).

La riapertura dei termini in questione non impatta sul primo comma dell’art. 106, che continua a stabilire che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro la suddetta data del 31 dicembre 2025 e non semplicemente “convocata”.
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi.

Si ricorda, peraltro, che, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sarebbe ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e Collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.