L'articolo 2-bis, D.L. 113/2024 ha introdotto un ulteriore elemento integrativo della retribuzione, limitatamente all'anno in corso, da erogare in occasione della corresponsione della tredicesima mensilità, pari a 100 euro da rapportare al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale importo spetta a coloro che nel 2024 non superino 28.000 euro di reddito complessivo, e che abbiano coniuge e almeno un figlio a carico o, in caso di nucleo familiare monogenitoriale, almeno un figlio a carico. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento sono considerati anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- la quota di agevolazione Ace
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore turistico
- la quota esente dei redditi agevolati relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e al regime speciale per lavoratori impatriati
Il bonus spetterà in misura intera anche in caso di rapporti part time, e potrà essere erogato solo su specifica richiesta del lavoratore che autocertifica il possesso dei requisiti. Il datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva spettanza in sede di conguaglio fiscale di fine anno e, laddove la stessa risulti non spettante, procedere al recupero della relativa somma