Relativamente al 2025, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 18.12.2024 n. 127214, le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
1.1 Sezioni speciali del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
1.2 Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
1.3 Soggetti iscritti al REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
1.4 Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
1.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.
Imprese iscritte nel corso del 2025
Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).
Imprese iscritte nel 2024 o in anni precedenti
Per le imprese iscritte nel 2024 o in anni precedenti, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Per i soggetti IRPEF, i termini di versamento scadono:
- il 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES “solari”, quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.
Con riferimento a tali soggetti:
- se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo e il primo acconto sono versati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
In ogni caso, è possibile differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2 Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio
Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.
2.1 Maggiorazione del 20%
L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:
- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023.
Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Maggiorazioni per il biennio 2024 e 2025 per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio
Il DM 27.3.2024, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 24.4.2024, ha approvato la maggiorazione del 20% per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.
2.2 Maggiorazione del 50%
Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
- alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la Camera di Commercio, in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
- all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).
Le maggiorazioni approvate negli scorsi anni in attuazione della disciplina in esame risultano esaurite e, allo stato, non ulteriormente rinnovate.
Riceverete in questi giorni le PEC dalla Camera di Commercio che vi informa in merito a questo adempimento
Si resta a disposizione per chiarimenti