I coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025; fino a tale momento, continuano ad applicarsi quelli della tabella allegata alla L. 190/2014. La previsione è contenuta nello schema di DLgs. correttivo in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, la quale è adottata a livello amministrativo dal prossimo 1° aprile.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008 con riguardo a precedenti modifiche della classificazione, anche se i nuovi codici dovranno essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.
Tuttavia, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta (Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2024).
In ogni caso, ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.
La nuova classificazione è stata recepita nella modulistica per l’applicazione degli ISA 2025 .
Inoltre, dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso. Per questa ragione un articolo dispone espressamente che, nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.
In ogni caso, anche se la nuova tabella dei coefficienti di redditività venisse approvata quest’anno, non vi sarebbe alcun effetto ai fini della determinazione dei redditi dell’annualità 2024. Nella prossima tornata dichiarativa, infatti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.
Più in particolare, nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, al rigo LM21, colonna 4, dovrà essere indicato il codice attività desunto dalla classificazione ATECO 2025, mentre ai righi da LM22 a LM27 dovrà essere indicato il codice della precedente classificazione strumentale all’applicazione del corretto coefficiente di redditività.
Con riguardo al regime forfetario, si segnala che la variazione delle sezioni ATECO rileva anche ai fini della causa di esclusione legata alla partecipazione in srl; una delle condizioni per la sua sussistenza è che le attività svolte dal contribuente in regime forfetario e dalla società partecipata siano incluse nella medesima sezione ATECO, sulla base dell’attività effettivamente svolta.
Cordiali saluti.