L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Chiarimenti ufficiali

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

1 Ambito applicativo

L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2 Requisiti

Il lavoratore dipendente deve avere:

  • un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo:
  • rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (in­centivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 e dell’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatria­ti), nonché dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);
  • rilevano altresì i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni, i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la quota di agevolazione ACE ai sensi dell’art. 1 del DL 201/2011 e le mance assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022;
  • non si tiene invece conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR;
  • un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023);
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vale a dire se l’altro genitore è deceduto o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

Nuclei familiari monogenitoriali

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità.

Unioni civili

Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Esclusioni

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

3 Importo

L’indennità è pari a 100,00 euro ed è rapportata al periodo di lavoro. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time).

4 Regime fiscale

L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

5 Modalità di riconoscimento

L’indennità è erogata dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il datore di lavoro è poi tenuto a:

  • riconoscere l’indennità al proprio dipendente;
  • verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l’indennità si riveli non spettante;
  • recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’e­­­rogazione in busta paga.

In merito è stato chiarito che la richiesta deve essere presentata:

  • ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
  • all’ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l’anno.

Dichiarazione dei redditi

L’indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF).

Nel dettaglio, l’indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:

  • ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (come i lavoratori domestici);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti);
  • ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.