L'art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha prorogato, dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024, il termine per optare per la rideterminazione costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori alla data dell'1.1.2024.

Questo regime agevolato consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, affrancando le plusvalenze ottenute quando i beni vengono ceduti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR.

Applicazione dell’Imposta Sostitutiva del 16%

La rideterminazione del costo fiscale per il 2024 comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.

Partecipazioni non quotate

Per le partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2024, è necessario, entro il 30 novembre 2024, far redigere una perizia di stima da un professionista abilitato (ad esempio, un dottore commercialista o esperto contabile). L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore della perizia.

Se hai bisogno di assistenza per la perizia e la rivalutazione delle partecipazioni, puoi consultare i nostri servizi di consulenza fiscale per ottenere supporto.

Partecipazioni quotate

Per le partecipazioni quotate (titoli, quote o diritti negoziati), il costo può essere rideterminato assumendo il valore normale (ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR), calcolato come media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. Anche in questo caso, si applica l'imposta sostitutiva del 16%.

Terreni agricoli o edificabili

Per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti all'1.1.2024, sarà necessario, entro il 30 novembre 2024, ottenere una perizia di stima redatta da un geometra o ingegnere. Anche qui, l'imposta sostitutiva del 16% si applica sull'intero valore della perizia.

Se necessiti di assistenza con la gestione delle perizie e delle pratiche fiscali sui terreni, puoi usufruire dei nostri servizi di assistenza contabile e amministrativa.

Versamento dell’Imposta Sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% dovrà essere versata:

  • Entro il 30 novembre 2024, per l’intero ammontare;
  • Oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo con scadenze rispettive il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025, e il 30 novembre 2026.

La rideterminazione del costo fiscale si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 2024, dell'intero importo dell'imposta sostitutiva o della prima rata.

Interessi per il versamento rateale

Per coloro che optano per il versamento rateale, le rate successive alla prima saranno soggette a interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli sulla normativa, puoi consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.