Con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978 sono state definite le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute, che i sostituti d'imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6.2.2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.
Decorrenza
Le modalità semplificate si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.
Ambito applicativo della nuova procedura
La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:
- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
Possono quindi avvalersi della procedura semplificata nel 2025 i sostituti d'imposta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti.
Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provvedimento in esame (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).
Adesione alla procedura semplificata
L'adesione alla procedura semplificata:
- è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
- è però vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
Comunicazione dei dati aggiuntivi delle ritenute/trattenute tramite il nuovo prospetto
In alternativa alla presentazione del modello 770, i suddetti soggetti possono comunicare i dati aggiuntivi mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE":
- approvato dal presente provvedimento, unitamente alle relative istruzioni di compilazione;
- da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato.
Sia il modello F24 che il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati:
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al provvedimento in esame;
- entro l'ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.
Contenuto del prospetto aggiuntivo e del modello F24
Nello specifico, nel nuovo prospetto devono essere indicati i seguenti dati:
- l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, nonché il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF;
- l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, ad esempio in caso di ravvedimento;
- la presenza delle fattispecie elencate nell'allegato 2 al provvedimento in esame, nel campo "Note" (ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla c.d. "cassa allargata").
Ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:
- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.
Disciplina transitoria
In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.
Omesso versamento delle ritenute o trattenute operate
In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di riferimento.
Controlli automatizzati
Le comunicazioni dei dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73.

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