La legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta. In particolare, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%. Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’Irap.

Si applicano le disposizioni del D.M. 27.06.2025. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Si riassume l’agevolazione, facendo riferimento, ove non disciplinato, alle versioni precedenti delle leggi di affrancamento.

 

AMBITO

APPLICATIVO

Oggetto Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta. Esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
 
Esclusioni Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’Irap.

 

Esempi ·   Riserve vincolate ex art. 26 D.L. 104/2023.

·   Riserve da rivalutazione dei beni d’impresa ex art. 15 D.L. 185/2008 e art. 110 D.L. 104/2020 con effetti solo civilistici.

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

Oggetto Le riserve e altri fondi in sospensione d’imposta possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. In tutto o in parte.
 
Imposte

sostituite

·   Irpef.

·   Ires.

·   Irap.

Misura Imposta sostitutiva del 10%.
Base

imponibile

L’imposta sostitutiva è calcolata sull’importo della riserva risultante dal bilancio (circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n.  6, parte I par. 4.7) e quindi, al netto dell’imposta sostitutiva.
Liquidazione ·   L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (modello Redditi 2026).

·   Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo (relazione illustrativa al D. Lgs. 192/2024).

Versamento L’imposta è versata in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (30.06.2026 per i soggetti solari) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30.06.2027, 30.06.2028, 2.07.2029).

 

TRATTAMENTO

CONTABILE

·   Non essendovi indicazioni specifiche nella norma, sembra possibile che l’imposta sostitutiva possa essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto ovvero a diretta riduzione della riserva affrancata oppure come costo (indeducibile).

·   Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata con le ordinarie modalità previste per la riduzione del capitale, di cui all’art. 2445, cc. 2 e 3 c.c.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti .