I soggetti passivi IVA che, oltre a documentare le proprie operazioni mediante fattura elettronica e/o trasmissione telematica dei corrispettivi, garantiscono la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti per le transazioni superiori a 500 euro, possono beneficiare di una riduzione dei termini di accertamento.
L’agevolazione è prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 e consiste nella riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento, soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi (art. 3 comma 3 del DM 4 agosto 2016).

Per poter beneficiare della riduzione dei termini in parola, è necessario che le operazioni attive siano certificate, a seconda dei casi, mediante:
- fattura elettronica via SdI, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015;
- memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015.

I mezzi di pagamento “tracciabili”, di cui avvalersi per i pagamenti ricevuti ed effettuati, al di sopra della soglia di 500 euro, sono stati espressamente individuati dal DM 4 agosto 2016 e consistono in: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Sono stati assimilati, ai fini in esame, anche i pagamenti per i quali sono utilizzati MAV o ricevute bancarie (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 404/2022).
La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai soggetti passivi che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati dal menzionato decreto.

Ulteriore requisito, posto dal DM 4 agosto 2016, consiste tuttavia nell’obbligo di comunicare nel modello REDDITI, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento.
Con riferimento alle condizioni per l’anno 2025, secondo le istruzioni approvate, la comunicazione va effettuata barrando le caselle presenti, rispettivamente, nel rigo RS136 per i modelli REDDITI PF e SP e nel rigo RS269 per il modello SC.
Il termine di presentazione dei modelli reddituali, per il 2025, corrisponde al 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre 2026 cade di sabato).

Tuttavia, l’art. 4 del DM 4 agosto 2016, superando le condizioni previste dal tenore della norma primaria, stabilisce che la mancata comunicazione “comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento”.
La mancata compilazione della casella nella relativa dichiarazione dei redditi potrebbe essere sanata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, trattandosi di una mera comunicazione di esistenza di presupposti e non l’espressione di una specifica volontà negoziale.

Ulteriore elemento di cui tenere conto, rappresentato nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 331/2021 e 438/2022, attiene al fatto che l’agevolazione non spetta per i soggetti passivi che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica e/o di memorizzazione elettronica dei corrispettivi e non vi ricorrano su base volontaria. È il caso, ad esempio, di coloro che effettuano vendite “per corrispondenza” (anche e-commerce) e sono esonerati dalla certificazione fiscale ex art. 2 comma 1 lett. oo) del DPR 696/96.

Per quanto concerne i soggetti in regime forfetario, invece, sussiste attualmente l’obbligo di fatturazione elettronica e, dunque, i richiamati soggetti sono ricompresi nell’ambito dell’agevolazione, se garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti al di sopra di 500 euro e ne forniscono comunicazione nella dichiarazione dei redditi, al pari degli altri soggetti passivi.

Un aspetto di interesse attiene, invece, alle fatture passive che che sono state ricevute in formato cartaceo (perché il fornitore è esonerato dalla e-fattura). Secondo la risposta a interpello n. 404/2022, una tale condizione non fa decadere il cessionario o committente dall’agevolazione relativa alla riduzione dei termini di accertamento.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.