Sulla tardiva registrazione del contratto di locazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56 pubblicata il 13.10.2025, si allinea alla Cassazione, superando le precedenti indicazioni contenute nella circ. n. 26/2011.

La risoluzione afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
Per le annualità successive alla prima – specifica l’Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei presupposti.

L’Amministrazione spiega ancora che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l’imposta fissa prevista dall’art. 69 (pari a 150 euro).