| La legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta. In particolare, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%. Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’Irap.
Si applicano le disposizioni del D.M. 27.06.2025. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Si riassume l’agevolazione, facendo riferimento, ove non disciplinato, alle versioni precedenti delle leggi di affrancamento. |
| AMBITO
APPLICATIVO |
Oggetto | Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta. | Esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. | ||||
| Esclusioni | Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’Irap.
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| IMPOSTA
SOSTITUTIVA |
Oggetto | Le riserve e altri fondi in sospensione d’imposta possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. | In tutto o in parte. | |||
| Imposte
sostituite |
· Irpef.
· Ires. · Irap. |
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| Misura | Imposta sostitutiva del 10%. | |||||
| Base
imponibile |
L’imposta sostitutiva è calcolata sull’importo della riserva risultante dal bilancio (circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6, parte I par. 4.7) e quindi, al netto dell’imposta sostitutiva. | |||||
| Liquidazione | · L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (modello Redditi 2026).
· Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo (relazione illustrativa al D. Lgs. 192/2024). |
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| Versamento | L’imposta è versata in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (30.06.2026 per i soggetti solari) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30.06.2027, 30.06.2028, 2.07.2029). | |||||
| TRATTAMENTO
CONTABILE |
· Non essendovi indicazioni specifiche nella norma, sembra possibile che l’imposta sostitutiva possa essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto ovvero a diretta riduzione della riserva affrancata oppure come costo (indeducibile).
· Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata con le ordinarie modalità previste per la riduzione del capitale, di cui all’art. 2445, cc. 2 e 3 c.c. |
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti .