La dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, a partire dal 1° febbraio, entro il 30 aprile 2026.

Ricordiamo che è possibile comunicare in dichiarazione IVA annuale, tramite il quadro VP, i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2025 (c.d. LIPE) ed evitare la comunicazione in scadenza il 02.03.2026.

Versamento del saldo IVA 2025

 

VERSAMENTO

 

Unica

soluzione

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33
(€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
Rateizzazione ·   I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.

·   Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non oltre il 16.12.

·   Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.

 
Entro

il termine

di versamento

previsto

per la

dichiarazione

dei redditi

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.

 

Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla 1ª.

 

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall’art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:

  • può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
  • comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

INVITIAMO A FAR AVERE ALLO STUDIO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE SOCIETA’ CHE GESTISCONO LORO LA CONTABILITA’ ENTRO MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2026

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti .