Dal 5 marzo 2026 entra in funzione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate la procedura per collegare i Pos (fisici e virtuali) ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia “Documento commerciale online”.

Date da segnare

Le date chiave:

  • 1° gennaio 2026: l’obbligo di collegamento è formalmente in vigore.
  • 5 marzo 2026: la procedura “Gestione collegamenti” diventa operativa sul portale “Fatture e corrispettivi”. Da questo momento si possono registrare i collegamenti Pos–RT.
  • 19 aprile 2026: ultimo giorno per completare la prima comunicazione relativa ai Pos attivi e utilizzati nel mese di gennaio 2026.
  • Dal 20 aprile 2026 si passa al regime ordinario, con finestre fisse per nuovi Pos e variazioni.

Perimetro degli obbligati

Devono effettuare il collegamento:

  • gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio o assimilate (art. 22 dpr 633/1972);
  • chi memorizza e trasmette telematicamente i corrispettivi (RT, server-RT, soluzioni software equivalenti, procedura “Documento commerciale online”);
  • chi accetta pagamenti elettronici tramite Pos fisiciPos virtuali, piattaforme online, app di pagamento.

In pratica: negozibarristorantiartigiani e in generale chi emette documento commerciale e incassa con cartebancomat o wallet digitali.

Esclusi ed esoneri

Non rientrano nell’obbligo di collegamento Pos–RT, pur potendo usare pagamenti elettronici, i corrispettivi, tra cui a titolo esemplificativo:

  • certificati tramite distributori automatici;
  • relativi a carburanti e ricariche di veicoli elettrici;
  • relativi a operazioni esonerate da memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. tabacchi e altri generi di monopolio, alcune tipologie di vendite a distanza, ecc.).

Sono esclusi dall’obbligo anche i soggetti che, per norma, non rilasciano documenti commerciali ma solo fatture o ricevute, o sono comunque fuori dal campo di applicazione dell’obbligo di RT.

I dati necessari

Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

  • la matricola del registratore di cassa telematico,
  • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
  • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).  Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Chi può fare l’adempimento e quando la delega non è ammessa

La comunicazione del collegamento può essere effettuata:

  • direttamente dall’esercente;
  • da un intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e corrispettivi”.

La platea dei possibili intermediari è ampia: include non solo i soggetti abilitati agli adempimenti fiscali, ma anche chi riceve delega solo per la gestione dei dispositivi.

Qui trovate il link con le FAQ dell'Agenzia delle Entrate:

FAQ_collegamento_POS_RT_AGENZIA ENTRATE

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel caso abbiate bisogno di supporto per poter procedere con la pratica.