Con l’art. 6 del DL 22 maggio 2026 n. 89, è stata disposta la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2026 del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
I versamenti possono essere ulteriormente differiti di 30 giorni successivi al 20 luglio 2026, applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo, quindi al 19 agosto, termine che slitta al 20 agosto in considerazione del differimento feriale (art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

Salvo il raddoppio dallo 0,4% allo 0,8% della suddetta maggiorazione (aspetto criticato da Confprofessioni con una nota stampa diffusa ieri), la proroga è analoga a quella degli scorsi anni (cfr. art. 13 del DL 84/2025).

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,8%, invece che entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito).
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia Entrate n. 330/2019).

La proroga si estende ai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda quindi, in particolare:
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2025 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2026, potrà essere effettuato entro il prossimo 20 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2026 (cioè dell’1,6%).

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2026 per effetto della data di:
- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2026);
- chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2025-30 giugno 2026).