Entro il 30 giugno 2026 va trasmessa la dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno relativa all’anno 2025.

L’adempimento riguarda le strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ecc.) e le abitazioni date in locazione breve che si trovano in un Comune dove si applica tale tributo locale.

Devono trasmettere la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno i gestori delle strutture ricettive: tali soggetti, inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011, assumono la qualifica di responsabile d’imposta, e agli stessi compete dunque il versamento dell’imposta di soggiorno a favore del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia coloro che alloggiano nella struttura ricettiva .

Specifiche regole riguardano le locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017, ossia le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (incluse quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) stipulate da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare.

Con riguardo alle locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che comunque interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, oltre ad essere il responsabile del pagamento tenuto a versare l’imposta di soggiorno al Comune (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), è obbligato alla trasmissione della relativa dichiarazione annuale ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Gli intermediari (come le agenzie immobiliari) tenuti a presentare la dichiarazione devono indicarvi tutti gli immobili gestiti (siti nel Comune destinatario della dichiarazione).

Se nello stesso anno, per la medesima abitazione data in locazione breve l’imposta di soggiorno è stata in parte incassata dall’intermediario (o, comunque, con il suo intervento), ed in parte incassata dal proprietario mediante gestione diretta dell’immobile, la dichiarazione annuale va presentata sia dall’intermediario sia dal proprietario, e ciascuno deve indicare in dichiarazione i pernottamenti che ha gestito (così le FAQ del MEF nn. 2, 3 e 7 del 19 settembre 2022).

Con riguardo alle modalità di presentazione, la dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno deve essere predisposta e trasmessa con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici Entratel/Fisconline. La dichiarazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Quanto al contenuto della dichiarazione annuale, nella stessa occorre riportare, tra l’altro, il numero di presenze nelle strutture ricettive e negli alloggi siti nel Comune, l’imposta di soggiorno per le stesse dovute, nonché i versamenti periodici del tributo locale effettuati per l’anno di riferimento.

Peraltro, anche se il gestore della struttura ricettiva non ha avuto presenze nell’anno di riferimento, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno va comunque presentata (cfr. la FAQ n. 27 resa dal MEF il 19 settembre 2022).

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa tributaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.