L’Agenzia delle entrate può procedere alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati disponibili, non hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti.
Il Provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna le modalità di individuazione e comunicazione della procedura, coordinandole con gli strumenti digitali dell’Amministrazione finanziaria.
Individuazione delle posizioni
Le posizioni potenzialmente inattive sono selezionate mediante controlli automatizzati sui dati presenti in Anagrafe tributaria, inclusi:
- fatture elettroniche;
- corrispettivi telematici;
- versamenti spontanei;
- ulteriori informazioni disponibili all’Agenzia delle entrate.
Comunicazione preventiva
Prima della chiusura, l’Agenzia invia una comunicazione preventiva secondo il seguente ordine:
- domicilio digitale del titolare della partita IVA;
- domicilio digitale del rappresentante, se quello del titolare non è disponibile;
- raccomandata A/R al domicilio fiscale, in assenza dei domicili digitali.
La comunicazione è inoltre resa disponibile nel Cassetto fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”, con possibile avviso tramite App IO.
Termine per i chiarimenti
Il contribuente dispone di 60 giorni dalla ricezione per fornire chiarimenti e documenti a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, dimostrando l’effettivo esercizio dell’attività o l’erroneità della segnalazione.
Possono essere utili, tra gli altri, fatture, contratti, documentazione bancaria e contabile, registri IVA, corrispettivi e versamenti collegati all’attività.
In mancanza di chiarimenti idonei o di interlocuzione entro il termine, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio.
Indicazioni operative per lo studio
È opportuno:
- monitorare domicilio digitale, Cassetto fiscale e App IO;
- verificare le partite IVA prive di fatture, corrispettivi o versamenti per più annualità;
- controllare tempestivamente la data di ricezione della comunicazione;
- ricostruire l’attività svolta nel triennio interessato;
- predisporre e trasmettere la documentazione entro 60 giorni;
- per le attività effettivamente cessate, verificare gli adempimenti fiscali ancora dovuti.
La chiusura d’ufficio non regolarizza eventuali dichiarazioni omesse, versamenti non effettuati o altri obblighi fiscali pendenti.
Sintesi
Il Provvedimento del 12 ottobre 2026 conferma il presupposto della mancata attività per tre annualità e rafforza i controlli automatizzati e i canali digitali di comunicazione. Resta ferma la possibilità di fornire chiarimenti entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, dimostrando documentalmente l’effettiva operatività della partita IVA.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.