L’Agenzia delle entrate può procedere alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati disponibili, non hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti.

Il Provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna le modalità di individuazione e comunicazione della procedura, coordinandole con gli strumenti digitali dell’Amministrazione finanziaria.

Individuazione delle posizioni

Le posizioni potenzialmente inattive sono selezionate mediante controlli automatizzati sui dati presenti in Anagrafe tributaria, inclusi:

  • fatture elettroniche;
  • corrispettivi telematici;
  • versamenti spontanei;
  • ulteriori informazioni disponibili all’Agenzia delle entrate.

Comunicazione preventiva

Prima della chiusura, l’Agenzia invia una comunicazione preventiva secondo il seguente ordine:

  1. domicilio digitale del titolare della partita IVA;
  2. domicilio digitale del rappresentante, se quello del titolare non è disponibile;
  3. raccomandata A/R al domicilio fiscale, in assenza dei domicili digitali.

La comunicazione è inoltre resa disponibile nel Cassetto fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”, con possibile avviso tramite App IO.

Termine per i chiarimenti

Il contribuente dispone di 60 giorni dalla ricezione per fornire chiarimenti e documenti a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, dimostrando l’effettivo esercizio dell’attività o l’erroneità della segnalazione.

Possono essere utili, tra gli altri, fatture, contratti, documentazione bancaria e contabile, registri IVA, corrispettivi e versamenti collegati all’attività.

In mancanza di chiarimenti idonei o di interlocuzione entro il termine, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio.

Indicazioni operative per lo studio

È opportuno:

  • monitorare domicilio digitale, Cassetto fiscale e App IO;
  • verificare le partite IVA prive di fatture, corrispettivi o versamenti per più annualità;
  • controllare tempestivamente la data di ricezione della comunicazione;
  • ricostruire l’attività svolta nel triennio interessato;
  • predisporre e trasmettere la documentazione entro 60 giorni;
  • per le attività effettivamente cessate, verificare gli adempimenti fiscali ancora dovuti.

La chiusura d’ufficio non regolarizza eventuali dichiarazioni omesse, versamenti non effettuati o altri obblighi fiscali pendenti.

Sintesi

Il Provvedimento del 12 ottobre 2026 conferma il presupposto della mancata attività per tre annualità e rafforza i controlli automatizzati e i canali digitali di comunicazione. Resta ferma la possibilità di fornire chiarimenti entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, dimostrando documentalmente l’effettiva operatività della partita IVA.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.